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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ART.1 E' costituita una associazione tra Medici Chirurghi, denominata S.I..C.O.O.P (Società Italiana Ortopedici della Ospedalità Privata) per promuovere l'aggiornamento tecnico e scientifico dei chirurghi ortopedici della Ospedalità Private d'Italia, senza escludere la loro associazione alla SIOT ed alle altre Società Regionali di Ortopedia e Traumatologia. L'Associazione non ha fini di lucro e potrà essere eretta, se opportuno, in Ente Morale.
ART.2 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, tutti i chirurghi ortopedici italiani che abbiano un rapporto di lavoro continuativo, a qualunque titolo,con l'Ospedalità privata.
ART.3 L'Associazione ha la sua sede e rappresentanza legale temporanea in Roma presso la sede della A.I.O.P Nazionale in Via Lucrezio Caro 67.
ART.4 Il patrimonio dell'Associazione risulta:
A)dalle quote annuali dei Soci; B)dalle contribuzioni dei Soci; C)da doni ed elargizioni che prevengano alla Associazione.
Le disponibilità patrimoniali sono erogate per le spese delle Assemblee, per le spese di Amministrazione, per eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche e per eventuali Borse di Studio o contributi scientifici ai Soci.
ART.5 L'Associazione si compone di Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Aggregati.
ART.6 I Soci Fondatori sono i chirurghi ortopedici che hanno firmato l'atto costitutivo della Società.
ART.7 I Soci Ordinari sono accettati ed eletti dalla Assemblea della Associazione su presentazioni di due Soci; per essere eletti essi, nella votazione di ammissione, debbono riscuotere il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Nel regolamento sono sanciti criteri di ammissibilità.
ART.8 Sono ammessi come Soci Aggregati, senza diritto di voto, specialisti di altre branche che abbiano affinità con la ortopedia e traumatologia (radiologia, fisiatria, reumatologia, chirurgia vascolare). La loro ammissione è stabilita dall'Assemblea, previa accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è comunque insindacabile.
ART.9 Tutti i Soci, Fondatori, Ordinari e d Aggregati, pagano una quota annuale che sarà stabilita di anno in anno dalla Assemblea della Associazione nel corso della riunione amministrativa. Il mancato pagamento della quota annuale per due anni consecutivi comporta l'espulsione del Socio dall'Associazione.
ART.10 Sono organi dell'Associazione:
A)L'Assemblea dei Soci; B)Il Consiglio Direttivo; C)il Presidente del Consiglio Direttivo; D)il Segretario.
ART.11 L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci fondatori e ordinari. Alla Assemblea Generale possono assistere anche tutti gli altri Soci senza diritto di voto. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e precisamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio prevenivo dell'anno successivo. L'Assemblea Generale può essere, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea Generale:
1)in seduta ordinaria: -discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale in relazione agli scopi istituzionali; -elegge il Consiglio Direttivo ed il Segretario; -approva il bilancio preventivo e consultivo;
2)in seduta straordinaria: -delibera le modifiche allo Statuto; -delibera in caso di scioglimento dell'Associazione.
Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote annuali, ha diritto di intervento in Assemblea e diritto al voto. E' ammessa la rappresentanza per delega con il limite di una sola delega per Socio. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più o meno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può svolgersi lo stesso giorno della prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci partecipanti e delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.
ART.12 L'Associazione è diretta e rappresentata da un Consiglio Direttivo, composto da sette membri. Questi sono eletti, dalla Assemblea, a scrutinio segreto, a maggioranza semplice tra i soci con diritto di voto, e restano in carica per un triennio. Sono riconfermabili alla scadenza del loro mandato. Un posto è riservato ad un Socio Fondatore. I Soci non più in servizio attivo possono ugualmente essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, rimanendo Soci della Associazione.
ART.13 Fra i soci facenti parte del Consiglio Direttivo vengono eletti, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, da parte di tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso, il Presidente ed il Vice-Presidente della Associazione. Il loro mandato è triennale e viene a decadere con la decadenza del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente resta a far parte del nuovo Consiglio Direttivo con funzione di past-Presidente con diritto di voto. Nella votazione del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voto, il voto del Presidente avrà un valore doppio.
ART.14 Il presidente ha la rappresentanza legale della Associazione e può compiere tutti gli atti di gestione ordinaria del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, in nome e per conto dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci, sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
ART.15 Tra i soci con diritto di voto il segretario è eletto, ogni tre anni, dall'Assemblea, a scrutinio segreto a maggioranza semplice. Egli rende conto della sua opera all'assemblea.
ART.16 Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere l'incremento dell'Associazione e di tutelare i suoi interessi nei confronti delle Amministrazioni Regionali e delle direzioni delle Case di Cura; inoltre, promuove scambi di merci tra le Case di Cura, favorisce i corsi di aggiornamento, ha la responsabilità dell'andamento amministrativo della Associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale in occasione della riunione amministrativa annuale. Cura, infine, la pubblicazione di una rivista denominata "ACTA ORTHOPAEDICA ITALICA", a pubblicazione almeno annuale. Nomina un Consiglio di redazione composto da più Soci ed affida ad un Socio, facente parte o meno del Consiglio di Redazione, l'incarico del controllo della stampa.
ART.17 Il segretario è eletto dall'assemblea a maggioranza semplice e resta in carica per un triennio. Il controllo sulla gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame delle carte contabili, sono dovute al Segretario il quale predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo che devono essere presentate all'Assemblea unitamente al bilancio e al conto predisposti dal Consiglio Direttivo.
ART.18 I finanziamenti della Rivista sono stabiliti dal Consiglio Direttivo che può anche utilizzare a tale uopo i fondi di Cassa della Associazione.
ART.19 L'Associazione si riunisce almeno una volta l'anno per una riunione scientifica. La sede della riunione o Convegno sarà scelta, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo sentita l'Assemblea dell'Associazione.
ART.20 La presidenza dei Convegni sarà affidata, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo, ad un Socio il quale dovrà relazionare preventivamente il Consiglio Direttivo sulla organizzazione del Convegno stesso. In caso di contrasti importanti sulle modalità di svolgimento del Convegno il Consiglio Direttivo potrà revocare l'incarico congressuale e affidarlo ad altro Socio.
ART.21 Il primo Convegno annuale dovrà svolgersi tassativamente entro l'anno solare i corso.
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